Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.P.R. 26/11/2007 n. 233

d) dichiara, su proposta degli uffici di cui all'articolo 16, comma 1, lettere

b) e f), l'interesse culturale delle cose di proprietà privata ai sensi dell'articolo 13 del Codice;

e) detta, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'articolo 45 del Codice;

f) dispone il concorso del Ministero, sulla base di criteri definiti dalle direzioni generali centrali di settore, nelle spese effettuate dai proprietari, possessori o detentori di beni culturali per interventi conservativi nei casi previsti dagli articoli 34 e 35 del Codice ed eroga il contributo di cui all'articolo 37;

g) propone al direttore generale competente, sentite le Soprintendenze di settore, l'esercizio della prelazione da parte del Ministero, ai sensi dell'articolo 60 del Codice, ovvero la rinuncia ad essa e trasmette al direttore generale medesimo le proposte di prelazione da parte della regione, o degli altri alti pubblici territoriali, accompagnati dalle proprie valutazioni. Su indicazione del direttore generale comunica all'ente che ha formulato la proposta di prelazione la rinuncia dello Stato all'esercizio della medesima, ai sensi dell'articolo 62, comma 3, del Codice;

h) autorizza le alienazioni, le permute, le costituzioni di ipoteca e di pegno e ogni altro negozio giuridico che comporta il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali appartenenti a soggetti pubblici, ai sensi degli articoli 55, 56 e 58 del Codice;

i) impone ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali gli interventi necessari per assicurarne la conservazione, ovvero dispone, allo stesso fine, l'intervento diretto del Ministero ai sensi dell'articolo 32 del Codice;

l) concede l'uso dei beni culturali in consegna al Ministero, ai sensi degli

articoli 106 e 107 del Codice;

m) esprime l'assenso del Ministero sulle proposte di acquisizione in comodato di beni culturali di proprietà privata, formulate alle Soprintendenze di settore, e sulle richieste di deposito di beni culturali di soggetti pubblici presso musei presenti nel territorio regionale, sentito il parere dei predetti organi ai sensi dell'articolo 44 del Codice;

n) esprime il parere di competenza del Ministero in sede di conferenza di servizi, per gli interventi in ambito regionale, che riguardano le compe- tenze di più soprintendenze di settore;

o) richiede alle commissioni provinciali, anche su iniziativa delle Soprintendenze di settore, l'adozione della proposta di dichiarazione di interesse pubblico per i beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 138 del codice;

p) propone al Ministro, d'intesa con la direzione generale competente, la stipulazione delle intese di cui all'art. 143, comma 3, del codice;

q) propone al Ministro, d'intesa con la direzione generale competente, l'esercizio dei poteri sostituivi per l'approvazione dei piani paesaggistici;

r) propone al direttore generale competente l'adozione in via sostitutiva della dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni paesaggistici ai sensi dell'articolo 141 del codice;

s) unifica ed aggiorna le funzioni di catalogo e tutela nell'ambito della regione di competenza, secondo criteri e direttive fornite dai competenti organi centrali;

t) propone ai fini dell'istruttoria gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando le priorità anche sulla base delle indicazioni delle soprintendenze di settore e degli uffici di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f);

u) stipula, previa istruttoria della soprintendenza competente, accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali, oggetto di interventi conservativi, alla cui spesa ha contribuito il Ministro, al fine di stabilire le modalità per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico, ai sensi dell'articolo 38 del codice;

v) adotta i provvedimenti necessari per il pagamento od il recupero di somme che è tenuto, rispettivamente, a corrispondere o a riscuotere in relazione all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti;

z) predispone, d'intesa con le regioni, i programmi ed i piani finalizzati all'attuazione degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di tutela dei beni paesaggistici; aa) propone al direttore generale competente i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni culturali, definiti in concorso con le regioni ai sensi della normativa in materia; promuove l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative culturali, anche in collaborazione con le regioni, le università e le istituzioni culturali e di ricerca; promuove, in collaborazione con le università, le regioni e gli enti locali, la formazione in materia di tutela del paesaggio, della cultura e della qualità architettonica e urbanistica; bb) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della storia dell'arte e della conoscenza del patrimonio culturale della regione, attraverso programmi concordati con il ministero della pubblica istruzione; cc) vigila sulla realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici ai sensi delle legge 29 luglio 1949 n. 717, e successive modificazioni; dd) dispone, previa istruttoria delle soprintendenze di settore, l'affidamento diretto o in concessione delle attività e dei servizi pubblici di valorizzazione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 115 del codice; ee) svolge le funzioni di stazione appaltante in relazione agli interventi conservativi da effettuarsi con fondi dello Stato o affidati in gestione allo Stato sui beni culturali presenti nel territorio di competenza; ff) organizza e gestisce le risorse strumentali ed umane degli uffici del Ministero nell'ambito della regione, compresi gli istituti dotati di speciale autonomia; l'assegnazione del personale agli uffici viene disposta sentita la direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali, nonchè la direzione generale competente per materia; gg) cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva a livello regionale; hh) fornisce al segretario generale le valutazioni di competenza ai fini dell'istruttoria di cui all'articolo 2, comma 3, lettera i).

4. I direttori regionali possono delegare i compiti di cui alle lettere c), d), i), l),

u), bb) e cc), del comma 3, fatti salvi i progetti e le iniziative di rilevanza regionale ovvero intersettoriale.

5. Le direzioni regionali costituiscono centri di costo e dipendono funzionalmente, per quanto riguarda gli aspetti contabili, dalla direzione generale per il bilancio e la programmazione economica la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure.

6. Le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici si articolano negli uffici dirigenziali non generali sotto numericamente indicati, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento:

a) direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo, articolata in 4 uffici dirigenziali non generali;

b) direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Basilicata,

articolata in 4 uffici dirigenziali non generali;

c) direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria, articolata in 4 uffici dirigenziali non generali;

d) direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania,

articolata in 12 uffici dirigenziali non generali;

e) direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna,

articolata in 13 uffici dirigenziali non generali;

f) direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli-Venezia Giulia, articolata in 5 uffici dirigenziali non generali;

g) direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, articolata in 16 uffici dirigenziali non generali;

h) direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Liguria, articolata in 6 uffici dirigenziali non generali;

i) direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia,

articolata in 10 uffici dirigenziali non generali;

l) direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche, articolata in 4 uffici dirigenziali non generali;

m) direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise, articolata in 4 uffici dirigenziali non generali;

n) direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte, articolata in 6 uffici dirigenziali non generali;

o) direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia, articolata in 7 uffici dirigenziali non generali;

p) direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna,

articolata in 5 uffici dirigenziali non generali;

q) direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana,

articolata in 17 uffici dirigenziali non generali;

r) direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Umbria, articolata in 5 uffici dirigenziali non generali;

s) direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, articolata in 9 uffici dirigenziali non generali.

Art. 18 - Soprintendenze per i beni archeologici, architettonici e paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici

1. Le strutture periferiche di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b, svolgono, in particolare, i seguenti compiti:

a) unificano e aggiornano le funzioni di catalogo e tutela nell'ambito della regione di competenza, secondo criteri definiti dalle competenti direzioni centrali;

b) autorizzano l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali;

c) dispongono l'occupazione temporanea di immobili per l'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni cultu rali;

d) provvedono all'acquisto di beni e servizi in economia;

e) partecipano ed esprimono pareri, riferiti ai settori e agli ambiti territoriali di competenza, nelle conferenze di servizi;

f) amministrano e controllano beni dati in consegna;

g) curano l'istruttoria finalizzata alla stipula di accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali oggetto di interventi conservativi alla cui spesa ha contribuito il Ministero al fine di stabilire le modalità per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico;

h) istruiscono e propongono i provvedimenti di verifica dell'interesse culturale;

i) svolgono le istruttorie e propongono al direttore generale centrale competente i provvedimenti relativi a beni di proprietà privata;

l) esprimono pareri sulle alienazioni, le permute, le costituzioni di ipoteca e di pegno ed ogni altro negozio giuridico che comporti il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali appartenenti a soggetti pubblici come identificati dal Codice;

m) istruiscono i procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice;

n) istruiscono e propongono alla direzione generale centrale competente l'esercizio del diritto di prelazione;

o) esercitano i compiti in materia di tutela del paesaggio ad esse affidati in base al Codice;

p) esercitano ogni altra competenza ad esse affidata in base al Codice.

Art. 19 - Comitati regionali di coordinamento

1. Il Comitato regionale di coordinamento è organo collegiale a competenza intersettoriale.

2. Il Comitato esprime pareri:

a) obbligatoriamente, in merito alle proposte di dichiarazione di interesse culturale o paesaggistico aventi ad oggetto beni od aree suscettibili di tutela intersettoriale, nonchè in merito alle proposte di prescrizioni di tutela indiretta;

b) a richiesta del direttore regionale, su ogni questione di carattere generale concernente la materia dei beni culturali.

3. Il Comitato è presieduto dal direttore regionale ed è composto dai soprintendenti di settore operanti in ambito regionale quando si esprime sulle questioni di cui al comma 2, lettera a). Tale composizione è integrata con i responsabili di tutti gli uffici periferici operanti in ambito regionale quando il Comitato si esprime sulle questioni di cui al comma 2, lettera b).

 

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